Esenzione IVA per le Avis?

Quesito posto dal Tesoriere dell'Avis Comunale di Fiorenzuola d'Arda (PC)

Esiste una esenzione Iva per gli acquisti di gadgets e altro materiale promozionale effettuati da una Avis di base in quanto associazione di volontariato?

Risponde Claudio Bianchini, commercialista e consulente di AVIS Nazionale

Per gli acquisti di prodotti promozionali da parte di Associazioni ONLUS (L. 460/1997) e di Associazioni di Volontariato (L. 266/1991) non è al momento prevista alcuna norma di esenzione di carattere soggettiva relativa all'Iva. Vale a dire non esiste una norma che esoneri dall'applicazione dell'Iva le vendite di materiale promozionale effettuate nei confronti di ONLUS e Associazioni di Volontariato.

Esistono, viceversa, alcune esenzioni oggettive o che prevedono l'applicazione di una Iva agevolata per alcune operazioni se queste sono rivolte o effettuate da ONLUS, Associazioni di Volontariato e soggetti che operano nel quadro normativo previsto dalla Legge emo trasfusionale (L. 219/2005). Si tratta di agevolazioni oggettive, vale a dire previste per specifici beni o attività di servizi, e non in generale per tutti gli acquisti effettuati da un ente non profit per il solo fatto di essere una ONLUS o una Associazione di Volontariato. Ad esempio l'acquisto di una autoambulanza non è soggetta ad aliquota Iva ordinaria, così come non lo è l'acquisto di un automezzo attrezzato per la raccolta di sangue.

Per completezza si sottolinea che l'art. 9 della legge 219/2005 ("Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati") al comma 1 stabilisce che " Non sono soggetti ad imposizione tributaria le attività e gli atti che le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni di cui all'articolo 7 svolgono in adempimento delle finalità della presente legge e per gli scopi associativi".

Tale norma rappresenta una esenzione fiscale di carattere oggettivo su tutte le attività effettuate dalle Associazioni di donatori volontari di sangue (tra cui le Avis), relativa tuttavia all'attività di raccolta effettuata dalle Avis e non trova estensione, al momento, agli acquisti di materiale promozionale oggetto del quesito posto dall'Avis di Fiorenzuola d'Arda.

Per poter estendere l'esenzione Iva agli acquisti di materiale promozionale effettuati da una Avis, serve una norma, o una interpretazione estensiva da parte del Ministero competente, che assimili questi acquisti all'attività emo trasfusionale effettuata dalle Avis.

Nel frattempo, non si può che concludere che gli acquisti di materiale promozionale effettuati da un'Avis di base sono soggetti ad Iva secondo le regole ordinarie previste dal DPR 633/1972.