Riportiamo in sintesi i 3 documenti fondativi dell'associazione AVIS. Nello specifico: Statuto Nazionale, Regolamento di attuazione e Codice Etico.

Lo Statuto Nazionale Avis

ARTICOLO 1. Costituzione - denominazione - sedeC.1
L''ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE' è un Ente del Terzo Settore (ETS), costituito nella forma giuridica di Organizzazione di volontariato (ODV) e di Rete Associativa Nazionale (RAN) (di seguito nel testo ‘AVIS’, ‘AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale’ o ‘Associazione’) ai sensi del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117) costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue ed emocomponenti e dalle Associazioni Comunali, Provinciali, Regionali, e/o equiparate, di appartenenza, costituite in forma di ODV;
di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.  

C.2
L’AVIS, che è dotata di personalità giuridica di diritto privato ai sensi della Legge 20 febbraio 1950, n. 49, ha sede legale in Milano, attualmente in viale E. Forlanini, n. 23. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

ARTICOLO 2. Scopi socialiC.1
L’AVIS è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  

C.2
L’AVIS, che garantisce l’unitarietà di tutte le Associazioni territoriali che ad essa aderiscono, ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue, intero o di emocomponenti, volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.  

C.3
Essa, pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali e con quelli del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
a) sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale, dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue e dei plasmaderivati;
b) tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
c) promuovere l’informazione, l’educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
d) promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;
e) favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole a livello comunitario ed internazionale;
f) promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo anche attraverso progetti di Servizio Civile;
g) promuovere e partecipare a programmi di cooperazione internazionale;
h) svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto.

ARTICOLO 3. AttivitàC.1
Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, l’AVIS Nazionale svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali;
interventi e prestazioni sanitarie;
prestazioni socio-sanitarie;
ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
educazione e formazione;
beneficienza;
protezione civile, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal Regolamento. Nei confronti delle associazioni che ad essa aderiscono, a mezzo degli organi statutari a ciò deputati, svolge una funzione di indirizzo, coordinamento, monitoraggio delle attività, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, nonché di verifica e controllo per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Assemblea Generale;
anche promuovendo e rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, di livello nazionale ed internazionale competenti per settore di interesse dell’associazione.  

C.2
In particolare, per la realizzazione dei propri fini l’AVIS Nazionale svolge le seguenti attività:
1. partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l’associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello nazionale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l’attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio nazionale;
2. partecipa alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli organismi associativi di coordinamento;
3. promuove e organizza campagne nazionali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, del plasma e degli emocomponenti, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
4. collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
5. svolge attività di indirizzo, coordinamento, consulenza e controllo, anche ai sensi dell’art. 93 c. 1 del Codice del Terzo settore, per le proprie associate per la gestione delle attività associative, con particolare riguardo alle problematiche giuridiche, amministrative e fiscali;
6. promuove e sviluppa l’attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati;
7. coordina le politiche sanitarie che le sono istituzionalmente affidate attraverso l’emanazione di direttive e linee guida;
8. coordina il flusso informativo a livello nazionale, costituendo una banca dati e l’Osservatorio Associativo;
9. svolge attività di aggiornamento e formazione per i dirigenti associativi e coordina le scuole di formazione regionali, al fine di armonizzare gli interventi formativi su tutto il territorio nazionale;
10. promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
11. svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola, delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine;
12. promuove studi e ricerche, con particolare riferimento alle problematiche e dinamiche sociali, allo sviluppo del settore non-profit, ai modelli organizzativi e gestionali in sanità, allo sviluppo scientifico, tecnologico ed organizzativo del settore trasfusionale ed al modello organizzativo e di sviluppo dell’associazione;
13. promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;
14. svolge direttamente o a mezzo di altri soggetti giuridici, anche societari, allo scopo costituiti, attività di servizio a favore delle proprie associate;
15. promuove programmi di sviluppo della donazione volontaria, periodica e gratuita del sangue e del plasma a livello europeo ed internazionale anche attraverso la partecipazione alle attività della FIODS (Federazione Internazionale delle Organizzazioni di Donatori di Sangue);
16. sostiene l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza morale, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica;
17. effettua un monitoraggio dell’attività degli enti ad essa associati, anche con riguardo al suo impatto sociale, e predispone una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
18. può promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.  

C.3
AVIS RETE ASSOCIATIVA NAZIONALE può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale dei commi 1 e 2, entro i limiti indicati dall’art. 6 del Codice del Terzo settore.  

C.4
AVIS può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ARTICOLO 4. Soci C.1  
Ai sensi dell’art. 1 del presente statuto, AVIS RETE ASSOCIATIVA NAZIONALE è costituita da soci persone fisiche e da soci persone giuridiche costituite nella forma di ODV ai sensi del Titolo V, Capo I, del Codice del Terzo settore.  

C.2
Sono soci persone giuridiche dell’AVIS le Avis Comunali, di base ed equiparate, le Avis Provinciali ed equiparate, le Avis Regionali ed equiparate, nonché le Avis territoriali di coordinamento intermedie, già costituite e autorizzate all’atto di approvazione assembleare del presente statuto, le quali abbiano compiuto gli adempimenti di cui al c. 14 dell’art. 6 del presente statuto. Ai fini del presente Statuto l’Avis Alto Adige - Südtirol e l’Avis Provinciale Trento, nonché l’Avis Svizzera sono equiparate alle Avis Regionali.  

C.3
Sono soci persone fisiche dell’AVIS tutti coloro che, avendo i requisiti di cui al 2° c. dell’art 6, abbiano aderito alle Avis Comunali, di base ed equiparate ovvero vi aderiranno successivamente all’adozione del presente statuto, in osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 6.  

C.4
Le Associazioni che non appartengano alla rete di organizzazioni territoriali di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo e che tuttavia, per oggetto sociale, attività e organizzazione, si riconoscano negli scopi previsti dallo statuto dell’AVIS Nazionale, potranno aderire alla medesima su presentazione di formale istanza, corredata dal parere favorevole dell’Avis Regionale competente ed accettata con delibera del Consiglio Nazionale. Nei casi di respingimento dell’istanza si applica il disposto di cui al comma 11 dell’art. 6.  

C.5
Le Associazioni di cui al comma precedente, che siano state accettate dal Consiglio Nazionale, aderiscono direttamente ed esclusivamente all’AVIS Nazionale.  

C.6
Fatta eccezione per le Avis Comunali, di base ed equiparate, Provinciali ed equiparate, Regionali ed equiparate già costituite ed associate all’AVIS Nazionale ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma 2, per la costituzione e l’adesione di nuove associazioni territoriali valgono le norme di cui ai commi 9 e 10 del successivo art. 6.  

C.7
A decorrere dalla data di approvazione assembleare del presente Statuto non sarà consentita la costituzione e l’adesione all’AVIS Nazionale di Associazioni territoriali di coordinamento intermedie oltre a quelle già previste dal precedente comma 2.

ARTICOLO 5. Modalità di partecipazione alla vita associativaC.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7.  

C.2
La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.  

C.3
I soci persone fisiche di cui al c. 3 dell'art. 4 partecipano all'Assemblea Generale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Regionali ed equiparate, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano.  

C.4
I soci persone giuridiche di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 4 partecipano all'Assemblea Generale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero, previa delega, dal rappresentante legale di altro associato persona giuridica.  

C.5
Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.  

C.6
La partecipazione all'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni 5000 soci persone fisiche o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni Avis regionale ed equiparata.  

C.7
I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis comunali, di base ed equiparate aventi i requisiti di cui al 2° c. dell'art. 6 alla data del 31 dicembre dell'anno sociale precedente.  

C.8
La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento associativo.

ARTICOLO 6. Costituzione ed adesione delle associazioni localiC.1
Le persone fisiche, in numero non inferiore a 21, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2 possono costituire un’Avis Comunale o di base, divenendone soci  
C.2
È socio persona fisica chi dona periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa;
chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo;
fermo restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell'anno di riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero.  

C.3
Il numero dei soci che non effettuino donazioni, ma che esplichino funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non potrà superare 1/6 (un sesto) del numero dei donatori periodici di ciascuna Avis Comunale, di base o equiparata.  

C.4
L’adesione all’Avis Comunale, di base o equiparata da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 2° comma del presente articolo andrà deliberata, su istanza dell’interessato, da parte del Consiglio Direttivo competente.  

C.5
L’adesione del socio persona fisica all’Avis Comunale, di base o equiparata comporterà l’automatica adesione all’AVIS Nazionale, nonché alle Avis Provinciale e Regionale, o equiparate, sovraordinate.  

C.6
L’Avis Provinciale del territorio amministrativo corrispondente è costituita da almeno 3 Avis Comunali, di base o equiparate, ivi ricomprese, costituite nella forma di ODV - rappresentate in Assemblea Provinciale dai loro Presidenti - nonché dai soci persone fisiche delle medesime Avis Comunali, di base o equiparate di quel territorio, rappresentati nell’Assemblea Provinciale stessa dai delegati eletti in sede di assemblea comunale o equiparate.  

C.7
L’Avis Regionale del territorio amministrativo corrispondente è costituita da almeno tre soci persone giuridiche tra Avis Provinciali ed equiparate e Avis Comunali, ivi ricomprese, costituite nella forma di ODV - rappresentate in Assemblea dai loro Presidenti - nonché dai soci persone fisiche iscritti alle Avis Comunali, di base o equiparate di quel territorio, rappresentati dai delegati eletti nelle Assemblee delle Avis Provinciali ed equiparate.  

C.8
Il Consiglio Nazionale dell’AVIS predisporrà uno schema di statuto-tipo, finalizzato a regolamentare le Associazioni di nuova costituzione che intendano aderire all’Avis.  

C.9
Ogni costituenda Avis territoriale dovrà adottare un proprio statuto, conforme allo schema-tipo di cui al precedente c. 8 ed alle disposizioni di legge che rispettivamente ne regolamentino la natura giuridica, nonché assumere la denominazione di:
a. Avis Comunale (o di base) di…….;
b. o Avis Provinciale (o equiparata) di…….;
c. o Avis Regionale (o equiparata) di ……… .  

C.10
Al fine di aderire all’AVIS Nazionale, ciascuna Avis territoriale dovrà inviare apposita istanza di adesione, corredata dal parere favorevole dell’Avis sovraordinata e dalla copia dello Statuto che intende adottare, al Consiglio Nazionale, che ne valuterà la possibilità di accoglimento.  

C.11
La deliberazione di diniego adottata dal Consiglio Nazionale dell’AVIS in merito alla istanza di adesione è inappellabile e l’istanza stessa potrà essere riproposta, ove si siano modificati i presupposti che ne avevano determinato il respingimento.  

C.12
L’adesione all’AVIS Nazionale da parte di una nuova associazione territoriale comporterà l’automatica adesione della stessa a tutte le Avis sovraordinate.  

C.13
Ove il Consiglio Nazionale si esprima sfavorevolmente in ordine all’adesione dell’associazione territoriale, questa è obbligata a modificare tempestivamente la propria denominazione, non essendo autorizzata ad utilizzare quella di cui al c. 9 del presente articolo.  

C.14
Al fine di rinnovare la loro adesione all’AVIS Nazionale, le Associazioni territoriali Avis di cui al comma 2 dell’art. 4 del presente statuto provvederanno, entro e non oltre il termine di cui all’art. 101, c. 2, del D.lgs. 117/2017, ad adottare, nei modi e nei tempi di legge, e, ove in possesso della personalità giuridica di diritto privato, nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 361/2000 e del D.P.R. 616/1977 e successive modificazioni, il nuovo statuto associativo, che dovrà essere conforme allo statuto-tipo di cui ai c. 8 e 9 del presente articolo.  

C.15
Ogni Associata persona giuridica è obbligata al versamento all’AVIS della quota associativa annuale nella misura determinata dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Nazionale, allo scopo di fornire all’AVIS medesima i mezzi finanziari per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.  

C.16
Tutte le Associate dell’AVIS Nazionale già in essere e quelle di nuova costituzione ed adesione sono dotate di piena autonomia giuridica, nel rispetto delle disposizioni sugli enti associativi, e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto all’AVIS Nazionale.  

C.17
L’AVIS Nazionale non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte di proprie Associate locali, anche se sprovviste di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

ARTICOLO 7. Perdita della qualifica di socioC.1
La qualifica di socio si perde per:
a. recesso, nel caso di socio persona giuridica di cui ai commi 2, 5 e 6 dell’art. 4;
b. espulsione - sia del socio persona giuridica sia di quello persona fisica - per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso e comunque per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri;
c. dimissioni - solo nel caso di socio persona fisica di cui al 3° c. dell’art. 4 - dall’Avis Comunale, di base o equiparata di appartenenza;
d. decadenza per cessazione dell’attività donazionale, solo nel caso di socio persona fisica di cui al 3° c. dell’art. 4, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni.  

C.2
Il recesso dall’AVIS Nazionale da parte di un’associata persona giuridica deve essere deliberato dall’Assemblea dell’associata medesima, in osservanza dei quorum prescritti nel proprio statuto;
comunicazione scritta del recesso deve essere effettuata al Presidente dell’Avis Nazionale, da parte del Presidente dell’Associazione receduta.  

C.3
In presenza delle inadempienze di cui alla lett. b) del 1° c. del presente articolo, gli associati persone giuridiche possono essere espulsi - su proposta formulata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione sovraordinata e/o interessata e, nel caso di inattività dello stesso, da parte del Consiglio Nazionale - esclusivamente dall’Assemblea Generale degli Associati;
contro il provvedimento non è ammissibile il ricorso.  

C.4
Gli associati persone fisiche perdono la qualifica di socio, in presenza dei presupposti di cui alla lett. d) o delle inadempienze di cui alla lett. b) del 1° c. del presente articolo. La perdita della qualifica di socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale, di base o equiparata alla quale appartengano o dagli organi di giurisdizione interna ai sensi degli artt. 15 e 16 del presente Statuto nonché delle relative norme del Regolamento di attuazione.  

C.5
Contro il provvedimento adottato da parte del Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale di appartenenza l’associato persona fisica potrà presentare ricorso, entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione del provvedimento stesso a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie delle Avis Regionali;
il provvedimento del Collegio Regionale dei probiviri è ricorribile - entro i 30 giorni successivi alla avvenuta notifica all’interessato dell’adozione dello stesso - al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell’art. 16 del presente statuto.  

C.6
Nelle more della decisione da parte dell’Assemblea Generale degli Associati in ordine all’espulsione dell’Associata persona giuridica, quest’ultima mantiene il diritto di voto.  

C.7
In caso di ricorso contro il provvedimento che dichiara la perdita di qualifica di socio persona fisica, deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale o equiparate competente, l’associato decade, automaticamente, dalla carica associativa, eventualmente ricoperta e dal diritto di voto, pur nelle more della decisione definitiva sull’espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.  

C.8
Il provvedimento definitivo che dichiara la perdita della qualifica di socio persona fisica o di socio persona giuridica comporta la cancellazione dal libro soci a tutti i livelli associativi. Il provvedimento definitivo che dichiara la perdita della qualifica di socio persona fisica deve essere eseguito, entro 15 giorni dalla sua trasmissione, dall’Avis Comunale interessata che ne darà immediata comunicazione all’AVIS Nazionale. In caso di mancata esecuzione, l’AVIS potrà, previa diffida ad adempiere adottata con deliberazione del Consiglio Nazionale, adottare il provvedimento di cui al comma 1, lett. b) del presente articolo nei confronti del socio persona giuridica. Per le sanzioni comminate dagli organi di giurisdizione interna si applica il medesimo procedimento.  

C.9
La perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta l’assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l’obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento;
in ogni caso, l’efficacia della perdita della qualifica decorre dall’effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell’associazione locale.

ARTICOLO 8. OrganiC.1
Sono organi di governo dell'AVIS:
a. l'Assemblea Generale degli Associati;
b. il Consiglio Nazionale;
c. il Comitato Esecutivo;
d. il Presidente e il Vicepresidente Vicario. 

C.2
L’Organo di controllo dell’AVIS è istituito e descritto dal successivo art. 14. 

C.3
Sono organi di giurisdizione interna dell'AVIS:
a. il Giurì Nazionale;
b. il Collegio Nazionale dei Probiviri. 

C.4
Sono organi consultivi dell'AVIS:
a. la Consulta dei Presidenti delle Avis Regionali e equiparate;
b. il Comitato Medico Nazionale.

ARTICOLO 9. L'assemblea generale degli associatiC.1
L’Assemblea Generale degli Associati è composta, ai sensi dei c. 3 e 4 dell’art. 5 del presente statuto, dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee regionali ed equiparate. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell’Assemblea Generale ordinaria dell’anno successivo. 

C.2
Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il Presidente e legale rappresentante se trattasi di persona giuridica. 

C.3
Il Presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, dal suo Vicepresidente Vicario ovvero dal Presidente e legale rappresentante di un’altra associata persona giuridica. 

C.4
L’Assemblea Generale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il 31 maggio, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente, nonché del bilancio preventivo dell’anno in corso. 

C.5
L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Associazione e nei casi di impossibilità di funzionamento degli altri organi di governo dell’AVIS Nazionale, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo degli associati. 

C.6
L’Assemblea annuale è convocata dal Presidente dell’AVIS Nazionale esclusivamente con avviso scritto inviato almeno trenta giorni prima della seduta. Nei casi di convocazione straordinaria o di urgenza l’avviso potrà essere inviato anche a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spedito almeno dieci giorni prima. 

C.7
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell’art. 5;
in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra.In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea. 

C.8
Per dichiarare la decadenza dell’intero Consiglio Nazionale occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell’Assemblea Generale. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente articolo. 

C.9
Per deliberare lo scioglimento dell’AVIS Nazionale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell’Assemblea Generale. 

C.10
Nel caso di parità dei voti la proposta oggetto di deliberazione deve intendersi respinta. 

C.11
Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 10. Competenze dell'assemblea generale degli associatiC.1
Spetta all’Assemblea Generale degli Associati:
a. l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta, elaborata dal Comitato Esecutivo e dalla relazione dell’Organo di Controllo;
b. l’approvazione del bilancio preventivo, proposto dal Consiglio Nazionale;
c. l'approvazione di impegni economici pluriennali;
d. l'approvazione degli indirizzi di politica associativa;
e. l’elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Nazionale, del Giurì Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probiviri nonché della Commissione Verifica Poteri, disciplinata dal regolamento;
f. la nomina dei componenti dell’Organo di controllo;
g. l’approvazione delle modifiche del presente Statuto;
h. la modifica del regolamento vigente dell’Associazione;
i. la delibera di scioglimento, di incorporazione o di fusione dell’Associazione con altre strutture associative analoghe;
j. la nomina dei commissari liquidatori;
k. la devoluzione del patrimonio;
l. la determinazione delle quote sociali;
m. ogni altro compito che non rientri, per legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo. 

C.2
Le competenze dell’Assemblea Generale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 11. Consiglio Nazionale: funzionamento e competenzeC.1
Il Consiglio Nazionale è composto dal numero minimo di componenti eletti in osservanza del successivo co. 4 al numero massimo di 45 membri, eletti dall’Assemblea Generale tra i candidati designati dalle assemblee regionali, secondo le modalità indicate nei rispettivi statuti. 

C.2
Ogni variazione del numero dei consiglieri va deliberata dall’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Nazionale, almeno un anno prima del rinnovo delle cariche associative. 

C.3
I seggi in Consiglio Nazionale vengono assegnati applicando il metodo d’Hondt. 

C.4
Ogni Avis Regionale deve essere rappresentata da almeno un consigliere. 

C.5
Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti dei quali uno Vicario, un Tesoriere e un Segretario Generale. 

C.6
Il Presidente, i Vicepresidenti, il Tesoriere e il Segretario Generale, nonché 4 componenti, eletti all’interno del Consiglio Nazionale su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all’art. 12 del presente Statuto. 

C.7
Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 dicembre ed entro il 31 marzo, rispettivamente per l’approvazione dello schema di bilancio preventivo e dello schema di bilancio consuntivo, entrambi predisposti dal Comitato Esecutivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale degli Associati nei termini di cui al 4° comma dell’Art. 9. 

C.8
Il Consiglio Nazionale potrà inoltre essere convocato ogni qualvolta dovesse essere ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente nonché qualora fosse richiesto da almeno 1/3 dei suoi membri. 

C.9
La convocazione del Consiglio Nazionale avviene per avviso scritto inviato dal Presidente dell’AVIS a ciascun componente almeno 15 giorni prima della seduta;
in caso di necessità e/o di urgenza, la convocazione potrà avvenire anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, almeno 48 ore prima. 

C.10
Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. 

C.11
La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Nazionale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza. 

C.12
Al Consiglio Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea Generale, al Comitato Esecutivo o al Presidente. 
Spetta, tra l'altro, al Consiglio Nazionale:
a. la partecipazione di diritto, senza diritto di voto, alle sedute dell’Assemblea Generale degli Associati;
b. la predisposizione dei progetti per l’attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dall’Assemblea Generale degli Associati;
c. la proposizione e la realizzazione di attività finalizzate alla promozione della donazione e alla propaganda per la crescita di una adeguata coscienza trasfusionale;
d. l’azione di stimolo per un costante aggiornamento scientifico e legislativo;
e. la esecuzione delle delibere dell’Assemblea Generale e la realizzazione delle linee di politica associativa di volta in volta indicate dalla stessa;
f. la nomina eventuale, su proposta del Comitato Esecutivo, di un Direttore Generale, definendone con apposita delibera competenze, funzioni e durata dell’incarico;
g. la promozione di convegni sui temi specifici;
h. l’intervento al fianco delle autorità pubbliche in caso di calamità nazionali;
i. l’accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni nonché l’acquisto e la vendita di beni immobili;
j. l’approvazione dello schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo;
k. la variazione, ove giudicato necessario e/o opportuno, tra i capitoli di spesa del bilancio preventivo già approvato dall’Assemblea Generale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate;
l. l’approvazione delle relazioni illustrative dell’attività svolta, per la presentazione delle stesse all’Assemblea Generale degli Associati;
m. la costituzione di organismi associativi, stabilendone con apposita delibera le relative competenze;
n. lo svolgimento di ogni altra attività non esplicitamente delegata al Comitato Esecutivo. 

C.13
La mancata approvazione del bilancio consuntivo determina l’automatica decadenza dell’intero Consiglio Nazionale. 

C.14
Al verificarsi delle ipotesi di decadenza previste dal comma precedente e dal c. 8 dell’art. 9, il Consiglio Nazionale decaduto rimane in carica, esclusivamente per svolgere l’ordinaria amministrazione, fino alla data di svolgimento dell’Assemblea Generale degli Associati che dovrà essere convocata, secondo le modalità di cui al combinato disposto dei commi 6 e 7 dell’art. 9 e del c.10 dell’art. 21, entro quattro mesi dalla seduta assembleare in cui è stata dichiarata la decadenza del Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 12. Compiti del Comitato EsecutivoC.1
Il Comitato Esecutivo - cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati per il tramite del Consiglio Nazionale - delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:
a. la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle AVIS associate;
b. la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
c. l'acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
d. l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Nazionale;
e. la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
f. la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
g. il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Nazionale;

C.2
Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Nazionale, del quale esegue le delibere;
attende all'ordinaria amministrazione;
assume, in luogo del Consiglio Nazionale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva 

C.3
Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo – che può riunirsi anche in video conferenza – e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio Nazionale, fermi restando i tempi dell'approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto. 

C.4
In tutti i casi di decadenza del Consiglio Nazionale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 11 all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 13. Il PresidenteC.1
Il Presidente, eletto dal Consiglio Nazionale al proprio interno, presiede l'AVIS Nazionale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. 

C.2
Al Presidente spetta, inoltre:
a. convocare e presiedere l'Assemblea Generale degli Associati, il Consiglio Nazionale, il Comitato Esecutivo, la Consulta dei Presidenti Regionali e equiparati e il Comitato Medico Nazionale, nonché formularne l'ordine del giorno;
b. curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo;
c. assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi. 

C.3
Nell'espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario Generale. 

C.4
In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario. 

C.5
La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

ARTICOLO 14. Organo di controlloC.1
L’Organo di controllo rimane in carica quattro anni ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati dall’Assemblea Nazionale, ai quali si applicano l’art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza) e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 Codice civile. 

C.2
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. 

C.3
Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.lgs. n. 117/2017.Nell'ipotesi in cui si verifichi il superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1, D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. 

C.4
L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 

C.5
Delle proprie riunioni l’Organo di controllo redige apposito verbale. 

C.6
I componenti dell’Organo di controllo partecipano di diritto all’Assemblea Generale degli Associati e vengono invitati alle sedute del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 15. Giurì NazionaleC.1
Il Giurì Nazionale – eletto dall'Assemblea Generale degli Associati – è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra associati dotati di adeguata professionalità in materia giuridica. 

C.2
Il Giurì Nazionale, che elegge al proprio interno il Presidente, svolge le funzioni di giudice di secondo grado in ordine alle controversie tra associate persone giuridiche appartenenti a regioni diverse ovvero tra singole associate persone giuridiche e l'AVIS Nazionale. 

C.3
Il Giurì Nazionale esercita, a richiesta di chi vi abbia interesse, anche l'attività giurisdizionale di unico grado nelle controversie fra organi associativi e/o titolari di cariche sociali e gli associati persone giuridiche a tutti i livelli, compreso quello nazionale e decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto. 

C.4
Le procedure di ricorso al Giurì Nazionale e le modalità di svolgimento delle relative istruttorie sono disciplinate dalle norme del Regolamento. 

C.5
Le decisioni del Giurì Nazionale non sono appellabili di fronte ad alcun altro organo associativo. 

C.6
La carica di membro del Giurì Nazionale è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito degli organi ed organismi associativi, anche delle associate persone giuridiche.

ARTICOLO 16. Collegio Nazionale dei ProbiviriC.1
Il Collegio Nazionale dei Probiviri – eletto dalla Assemblea Generale degli Associati – si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti scelti tra persone dotate della adeguata professionalità in materia giuridica. 

C.2
Il Collegio Nazionale dei Probiviri, che elegge al proprio interno il Presidente dell'organo, svolge la funzione di giudice di primo grado rispetto alle controversie tra l'Avis Nazionale e i soci persone fisiche, ovvero tra soci persone fisiche appartenenti ad associazioni territoriali di regioni diverse, tra soci persone fisiche e associazioni territoriali appartenenti a regione diversa da quella alla quale appartiene l'Avis Comunale, di base o equiparata cui i soci stessi aderiscano, nonché per quelle controversie insorte tra associazioni territoriali appartenenti a regioni differenti e, infine, per quelle tra un'associazione territoriale a qualsiasi livello e l'AVIS Nazionale. 

C.3
Il Collegio Nazionale dei Probiviri svolge altresì la funzione di giudice di secondo grado in merito alle decisioni del Collegio dei Probiviri delle Avis Regionali ed equiparate in materia di controversie tra soci persone fisiche o tra soci persone giuridiche appartenenti ad associazioni territoriali della stessa regione, ovvero tra soci persone giuridiche territoriali e persone fisiche appartenenti alla stessa regione e decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto. 

C.4
Le procedure di ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri e le modalità di svolgimento delle relative istruttorie sono disciplinate dalle norme del Regolamento. 

C.5
Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri, quale giudice di secondo grado rispetto al provvedimento di espulsione adottato dal Collegio Regionale dei Probiviri nei confronti di un associato persona fisica - ai sensi del co. 5 dell'art. 7 e di quanto previsto al riguardo negli statuti delle Avis Regionali ed equiparate - non sono appellabili di fronte ad alcun altro organo associativo. 

C.6
La carica di membro del Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito degli organi ed organismi associativi, anche appartenenti alle persone giuridiche associate.

ARTICOLO 17. Consulta dei Presidenti delle AVIS regionali ed equiparateC.1
La Consulta dei Presidenti Regionali è la sede dove le linee unitarie di indirizzo politico, definite dall'AVIS Nazionale, vengono declinate sulle singole realtà regionali e dove si concordano le modalità per l'attuazione dei programmi e delle attività di interesse sovraregionale nonché dei protocolli di intesa e delle azioni di sostegno a favore delle realtà carenti. 

C.2
La Consulta è riunita dal Presidente Nazionale almeno due volte all'anno;
è convocata altresì ogni qualvolta verrà ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente ovvero sia richiesto dal Consiglio Nazionale o da un terzo dei Presidenti Regionali ed equiparati. 

C.3
Alle sedute della Consulta partecipano i componenti del Comitato Esecutivo. 

C.4
Per i tempi e le modalità di convocazione della Consulta si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni vigenti per il Consiglio Nazionale. 

C.5
I pareri espressi dalla Consulta dei Presidenti delle Avis Regionali ed equiparate hanno carattere consultivo;
debbono essere portati a conoscenza del Consiglio Nazionale, nella prima riunione utile successiva, per opportuna informazione e per l'assunzione di eventuali delibere.

ARTICOLO 18. Il Comitato Medico NazionaleC.1
Il Comitato Medico Nazionale è costituito dai responsabili sanitari delle AVIS regionali ed equiparate e, nello svolgimento delle proprie attività, si può avvalere anche di esperti esterni e consulenti. 

C.2
Il Comitato costituisce l'organo consultivo dell'AVIS Nazionale su argomenti di carattere sanitario di interesse associativo. Esso svolge, inoltre, tenendo costantemente informato il Comitato Esecutivo al riguardo, attività di coordinamento ed indirizzo per le strutture sanitarie delle AVIS associate e coopera con istituzioni e società scientifiche nazionali ed internazionali operanti in ambito di medicina trasfusionale e delle altre branche mediche e chirurgiche. 

C.3
Il Comitato è convocato per iscritto dal Presidente Nazionale, che lo presiede personalmente o a mezzo di un suo delegato, almeno due volte l'anno nonché ogni qualvolta devono essere assunti, dagli organi di governo associativi, deliberazioni nelle materie di cui al 2° comma del presente articolo. 

C.4
Spetta al Presidente Nazionale informare, per quanto di rispettiva competenza, l'Assemblea Generale degli Associati, il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo in ordine ai pareri consultivi espressi dal Comitato Medico Nazionale.

ARTICOLO 19. PatrimonioC.1
Il patrimonio dell’AVIS Nazionale è costituito dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’associazione, da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio, da ogni altro bene e diritto di cui l’associazione abbia proprietà a titolo legittimo. 

C.2
Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:
- il reddito del patrimonio;
- i contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- i contributi di organismi internazionali;
- i rimborsi derivanti da convenzioni;
- le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni, ed i contributi da parte di quanti, soggetti pubblici e privati, condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dall’AVIS Nazionale, nel rispetto delle norme di leggi. 

C.3
Il Consiglio Nazionale provvederà all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’Associazione, nel rispetto del suo scopo;
in ogni caso, il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

C.4
È vietato all’Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 

C.5
Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

C.6
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 20. Esercizio finanziarioC.1
L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare. 

C.2
Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Nazionale lo schema di bilancio preventivo per l’anno successivo, che entro il 31 maggio dell’anno seguente verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente. 

C.3
AVIS redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e in conformità a quanto disposto dall’art. 13 del D.lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 21. Bilancio socialeC.1
AVIS redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità all’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017

ARTICOLO 22. Libri sociali e scritture contabiliC.1
AVIS adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall’art. 15 del D.lgs. n. 117/2017 e le scritture contabili previste dall’art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.Agli associati spetta il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inviarsi al Segretario Generale con un preavviso di almeno 10 giorni.

ARTICOLO 23. CaricheC.1
Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non retribuite, fatta eccezione per i componenti dell’Organo di controllo esterni all’associazione. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici. 

C.2
Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico. 

C.3
Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario Generale, il Tesoriere e i componenti dell’Organo di controllo non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa, nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei successivi commi 6 e 8, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno. 

C.4
Il regolamento associativo disciplina i casi di incompatibilità. 

C.5
In caso di vacanza definitiva della carica, per qualunque causa o motivo, al Consigliere Nazionale decaduto subentra il primo dei non eletti. 

C.6
Nel caso in cui manchi anche il primo dei non eletti, ovvero siano più d’uno i Consiglieri venuti meno, in occasione della prima Assemblea Generale successiva si procederà alla sua/loro sostituzione, secondo le regole statutarie valide per l’elezione e nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 4 dell’art. 11. 

C.7
Nelle more della sostituzione di cui al comma precedente, il/i posto/i di consigliere vacante è occupato dal/i Presidente/i della/e Avis Regionale/e o equiparata/e alla/e quale/i apparteneva/no il/i consigliere/i venuto/i meno. 

C.8
Il/i sostituto/i decade/ono dalla carica alla scadenza naturale del mandato dell’organo medesimo, anche nei casi previsti dai commi 13 e 14 dell’art. 11. 

C.9
Ove il consigliere venuto meno e non sostituito fosse componente anche del Comitato Esecutivo o detenesse altra carica, il Consiglio Nazionale provvederà alla sostituzione ai sensi dell’art. 11, c. 5° e 6°. 

C.10
Fermo restando il disposto di cui ai commi 8 dell’art. 9 e 13 dell’art. 11, in ogni caso di decadenza definitiva dalla carica della metà più uno dei Consiglieri Nazionali, decade l’intero Consiglio ed entro i successivi quattro mesi dovrà essere convocata l’Assemblea Generale degli Associati, per procedere a nuove elezioni secondo le norme del presente Statuto. Ove il Presidente o il Vicepresidente Vicario non possano o non vogliano procedere alla convocazione assembleare, vi procederà il Presidente dell’Organo di controllo. Nelle more della convocazione assembleare per procedere al rinnovo del Consiglio Nazionale, l’attività di ordinaria amministrazione sarà svolta dal numero residuale di Consiglieri rimasti in carica. 

C.11
Ai membri effettivi degli altri organi elettivi che, per qualsiasi causa o motivo, abbiano lasciato vacante la carica, subentra il supplente che ha riportato il maggior numero dei voti. 

C.12
Nell'ipotesi che, per qualsiasi causa o motivo, i membri degli organi di cui al precedente c. 11 si riducano a meno di tre, l’intero organo si intenderà decaduto e si provvederà a nuove elezioni. 

C.13
AVIS, nei casi previsti dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ARTICOLO 24. Estinzione o scioglimentoC.1
Lo scioglimento dell’AVIS Nazionale può avvenire con delibera dell’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Nazionale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti aventi diritto, ai sensi del c. 1 dell’art. 9. 

C.2
In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad altro ente del terzo settore, che persegue finalità analoghe, indicato dall'Assemblea Nazionale deliberante lo scioglimento, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nelle modalità previste dall’art. 9 del D.lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 25. RinvioC.1
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal regolamento di attuazione, si applicano le norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 26. Norma transitoria*C.1
Nelle more dell’approvazione del presente Statuto da parte dell’Autorità Governativa competente, si applicano le disposizioni dello Statuto e del regolamento vigente, i quali si intendono abrogati dalla data del Decreto Ministeriale di approvazione di questo Statuto. 

C.2
Vengono altresì abrogate, con effetto immediato dalla data di approvazione governativa del presente Statuto, tutte le normative territoriali in contrasto con lo Statuto medesimo. 

C.3
A conclusione di ciascuna delle procedure di modifica statutaria territoriali previste dal c.14 dell’art. 6 del presente Statuto, si intenderanno definitivamente abrogate tutte le normative regionali residuali. 

C.4
I titolari di cariche sociali negli organi di governo a tutti i livelli associativi mantengono la carica – salvo dimissioni o altro personale impedimento – fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore. 

C.5
Nel computo dei mandati di cui al c.3 dell’art. 21 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati sotto la vigenza del precedente Statuto.