Contributi economici da parte di aziende
D:Le Avis, al fine di promuovere le attività istituzionali necessarie per reclutare nuovi donatori, realizzano iniziative alle quali alcune imprese locali contribuiscono volontariamente con piccole somme. Tale contributo viene segnalato nei volantini promozionali con il logo commerciale dell’impresa. Considerata la complessità della materia in merito alle sponsorizzazioni in denaro rilasciate alle associazioni, come Direttivo ci domandiamo se sia lecito accettare tali somme, pubblicizzare le imprese che le erogano e come registrare tali entrate nel bilancio annuale.
R: Il problema non è nuovo e presenta aspetti delicati. La sponsorizzazione consiste nell'erogazione di una somma di denaro da parte di un'impresa a favore di un'associazione di volontariato che, da parte sua, si impegna a inserire nei propri documenti il logo e la denominazione dell'impresa. È chiaro che in una situazione del genere è sicuramente ravvisabile il rapporto di reciprocità fra prestazione pubblicitaria resa dall'associazione e somma ricevuta dalla medesima: siamo quindi in presenza di una attività commerciale soggetta a tassazione.
L'unica possibilità di evitare tale conclusione si avrebbe qualora fosse possibile sostenere che la decisione dell'impresa di erogare una somma all'associazione fosse fondata non sull'impegno dell'associazione di pubblicizzare l'attività dell'impresa ma sulla volontà di quest'ultima di sostenere l'attività dell'associazione con una erogazione liberale.
Mancando in questo caso il rapporto di reciprocità tra dare e avere, saremmo in presenza di una erogazione liberale o, al massimo, di una attività commerciale marginale, non quindi soggetta a tassazione.
Per esempio se l'inserimento pubblicitario fosse fatto sul programma della festa annuale della Sezione o in occasione di una particolare manifestazione, e quindi non con continuità, si potrebbe sostenere che si sia in presenza di una raccolta occasionale di fondi a fronte di una prestazione di servizi, in particolare di una prestazione pubblicitaria. Una risposta definitiva ed applicabile in senso generale non è quindi possibile, dovendosi sempre verificare il singolo caso.